TENNIS CLUB OSPEDALETTI


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lo statuto

chi siamo


STATUTO SOCIALE

COSTITUZIONE-AFFILIAZIONE-RICONOSCIMENTO

Art. 1-COSTITUZIONE
E' costituita in Ospedaletti disciplinata dagli artt. 36 e segg. Cod.Civ. un’Associazione senza fini di lucro denominata:

“C.I.T.O. ( CIRCOLO INIZIATIVE TURISTICHE OSPEDALETTI )
“TENNIS CLUB OSPEDALETTI “
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

Art. 2- SEDE LEGALE
L'associazione ha sede in Corso Regina Margherita s.n.c. del Comune di Ospedaletti. I colori sociali sono il Giallo e il Blu.

Art.3 – SCOPI
L'Associazione è apolitica, non ha scopo di lucro ed è aperta a tutti coloro che intendono praticare l’attività sportiva nell’ambito dello sport del tennis.
In particolare i fini istituzionali dell’Associazione sono:
a) lo sviluppo, la promozione, l’organizzazione e la disciplina dello sport dilettantistico del tennis nelle specialità ad esso appartenenti in tutte le forme e manifestazioni, nel territorio dello Stato Italiano ed a livello internazionale, compresa l’attività didattica;
b) La gestione di attività e servizi connessi e strumentali all’organizzazione ed al finanziamento dello sport del tennis .
c) L’organizzazione di attività ludiche di formazione sportiva e ricreativa dello sport del tennis
d)La prevenzione per la tutela della salute degli atleti e la repressione dell’uso di sostanze o di metodi che possano alterare le naturali prestazioni degli atleti nelle attività sportivo-agonistiche.
Fermo restando che l’oggetto principale è la promozione e la valorizzazione dello sport del tennis l’Associazione si propone inoltre di:
I) promuovere e sviluppare attività sportive dilettantistiche.
II) Gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere.
III)Organizzare squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed iniziative di diverse specialità sportive.
IV)Organizzare corsi di avviamento agli sport, attività motoria e di mantenimento, corsi di formazione per operatori sportivi.
V)Promuovere attività didattiche per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva nonché organizzare corsi di istruzione tecnica e di coordinamento delle attività istituzionali.
VI)Gestire, previo ottenimento delle necessarie autorizzazioni, bar e ritrovi sociali.
VII)Esercitare, in maniera meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale con obiettivi di autofinanziamento.
VIII)Pubblicare giornali periodici da distribuire per almeno 1/3 ai soci dell’associazione.
IX)Attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con soggetti Pubblici o privati per gestire impianti sportivi ed annesse aree di verde o attrezzate. Collaborare, inoltre, allo svolgimento di manifestazioni e iniziative sportive.
Art. 4-DURATA
La durata dell’Associazione è di anni 29(ventinove) fino al 05 luglio 2017, in tale epoca l'Assemblea potrà decidere la proroga della Associazione per il tempo che riterrà opportuno.
Art. 5-AFFILIAZIONE
1. L’Associazione è affiliata alla FEDERAZIONE ITALIANA TENNIS (FIT) e A.C.L.I. della quale esplicitamente, per se e per i suoi associati , osserva e fa osservare statuto, regolamenti e quanto deliberato dai componenti organi federali, nonché la normativa del C.O.N.I.
Art. 6- RICONOSCIMENTO ASSOCIAZIONE SPORTIVA
1
. L’ Associazione è riconosciuta, ai fini sportivi, con deliberazione del Consiglio Federale della F.I.T. per delega del Consiglio Nazionale del C.O.N.I.
2. Si obbliga a mantenere le caratteristiche idonee al riconoscimento ai fini sportivi ed ad apportare al presente Statuto le modificazioni che vengono imposte dalla legge o richieste dalla F.I.T.

ORGANI SOCIALI

Essa inoltre delibera su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti della stessa che non rientrino nella competenza dell’Assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame, nonché in merito all’approvazione dei regolamenti sociali.
L’assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie:
approvazione e modificazione dello statuto sociale;
atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari;
scioglimento dell’associazione e modalità di liquidazione
L'Assemblea dei soci, sia ordinaria che straordinaria, viene convocata, a cura del Consiglio Direttivo, mediante affissione di apposito avviso presso la bacheca situata nella sede sociale almeno quindici giorni prima della data fissata; o mediante comunicazione postale da parte del Presidente almeno quindici giorni prima del giorno fissato per la riunione e nei casi urgenti, con raccomandata a mano o telegramma da inviarsi almeno due giorni prima dell' Assemblea.
L'avviso di convocazione deve indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno, la data, l'ora e Il luogo della riunione.
Le Assemblee saranno valide:
in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli aventi diritto al voto;
in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti con gli stessi requisiti.
Le deliberazioni dell'Assemblea vincolano tutti i soci, esclusi i soci che intendano dimettersi dalla Società.
L’assemblea ordinaria e straordinaria deliberano validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. I verbali assembleari sono conservati a cura del Presidente dell’Associazione, previa affissione nei locali dell'associazione medesima, e sono comunque liberamente consultabili da parte di tutti gli aventi diritto a partecipare alI'Assemblea.
Le votazioni si fanno mediante alzata di mano o a scheda segreta a seconda delle deliberazioni dell'Assemblea.
Art. 9 - ELEZIONE DELLE CARICHE SOCIALI
Le cariche sociali hanno la durata di due anni.
Le cariche sociali sono onorifiche e sono a titolo gratuito.
Le cariche sociali s'intendono definitivamente attribuite quando gli eletti abbiano accettato la designazione. L'elezione degli organi dell'Associazione è basata sulla massima libertà di partecipazione all'elettorato sia attivo che passivo. A parità di voti è riconosciuta la priorità al socio più anziano come data di associazione; in caso di iscrizioni contemporanee, al socio più anziano di età. Tutte le elezioni alle cariche sociali devono avvenire con votazione a scrutinio segreto.
Il Consiglio Direttivo dell'Associazione è eletto con i voti espressi dai soci nel corso dell'Assemblea sociale, ogni socio potrà esprimere al massimo un numero di sette preferenze, saranno designati, i primi sette della graduatoria quali componenti il Consiglio Direttivo per biennio, purché in possesso dei requisiti di eleggibilità.
Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri e la sua votazione sarà valida in prima votazione se il candidato avrà ottenuto la metà più uno dei voti di cui dispone il Consiglio; in seconda votazione, sarà sufficiente la maggioranza semplice dei partecipanti.
Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri secondo le modalità stabilite per l'elezione del Presidente.
Art. 10 - ELEGGIBILITÀ ED INCOMPATIBILITÀ
Sono eleggibili alle cariche sociali i soci in regola con tutti gli adempimenti sociali e in possesso dei seguenti requisiti:
a) hanno compiuto la maggiore età alla data della loro elezione;
b) assenza di provvedimenti disciplinari in ambito sportivo - sociale e civile in genere.
Art.11 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO
L'Associazione è retta da un Consiglio Direttivo composto da sette membri eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci.
Il primo Consiglio Direttivo . viene eletto dai soci effettivi.
Il Consiglio Direttivo elegge fra i propri componenti:
Il Presidente
Il Vicepresidente
Il Segretario
Il Tesoriere
Può far parte del Consiglio Direttivo un rappresentante nominato dal Comune, senza diritto di voto.
Art. 12 – COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è formato:
dal Presidente
dal Vice Presidente;
da cinque Consiglieri tra i quali viene eletto il Tesoriere ed il Segretario; il Segretario può ricoprire anche la carica di Tesoriere e viceversa.
Esso ha durata due anni e può essere rieletto. Esso si riunisce e delibera per le finalità e per tutte le questioni attinenti la gestione dell'Associazione.
Oltre tutte le attribuzioni conferitegli dal presente Statuto, il Consiglio Direttivo ha i seguenti obblighi:
1.curare il conseguimento dei fini statutari;
2.amministrare i beni sociali e curarne l'incremento;
3.redigere il rendiconto economico e finanziario (consuntivo) ed il bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione annuale dell'assemblea ordinaria dei soci entro quattro mesi dall' inizio dell' anno o sei mesi qualora particolari esigenze lo richiedano.
4.deliberare sulla accettazione dei soci e sulla eventuale espulsione.
5.provvedere alla compilazione dei regolamenti interni per l'uso delle attrezzature ed impianti dell' associazione.
6.predisporre la relazione morale tecnica della gestione sociale da presentare all'assemblea per l'approvazione.
7.conferire incarichi specifici di controllo e di consulenza tecnica;
8.nominare, in caso di necessità, commissioni provvisorie con compiti e poteri particolari;
9.applicare tutti i regolamenti del presente statuto;
10.impartire, tutte le disposizioni di carattere generale atte ad assicurare il miglior andamento dell'associazione nei limiti dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni dell' assemblea sociale;
11.stabilire la data, l'ora, la sede e l'ordine del giorno dell'assemblea sociale ordinaria ed eventualmente straordinaria;
12.deliberare su ogni altro argomento di carattere generale previsto dalle vigenti norme e decidere, salvo successiva ratifica da parte dell' assemblea su questioni che non fossero contemplate da nessuna norma sociale.
13.eleggere fra i suoi componenti il presidente, il vice presidente ed il tesoriere.
14.curare l'interesse dei soci e dell'associazione nei confronti di altre società e pubblici poteri sia direttamente che tramite le varie federazioni.
Il Consiglio Direttivo può affidare determinati incarichi ad uno o più soci determinandone i limiti.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte che se ne ravvisa la necessità. Il Consiglio Direttivo potrà essere convocato dal Presidente dietro semplice richiesta scritta o verbale del Vicepresidente, di un Consigliere o del Segretario o del Tesoriere, senza formalità.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando vi partecipano almeno quattro dei suoi componenti e le deliberazioni saranno valide a maggioranza semplice. In caso di parità prevale sempre il voto dei Presidente. Qualora un componente del Consiglio Direttivo per dimissioni o per altra causa cessi di far parte del Consiglio, sarà rimpiazzato dal primo nella graduatoria che segue l'ultimo eletto dall' Assemblea sociale, in caso di parità vale il primo sorteggiato.
Decade dal Consiglio Direttivo il socio che, dopo tre assenze consecutive non giustificate dal Presidente, non partecipa alla riunione successiva.
Il Consiglio Direttivo decade prima della fine del mandato:
a)quando l'assemblea sociale non approvi il rendiconto economico e finanziario (consuntivo) ed il bilancio preventivo;
b)quando il totale dei suoi componenti sia ridotto a meno di quattro.
In questi casi l'ordinaria amministrazione verrà assunta dai tre soci più anziani di iscrizione che provvederanno entro trenta giorni dalla data di scioglimento del Consiglio Direttivo ., ad indire nuove elezioni E’ fatto divieto ai componenti del Consiglio Direttivo dell’associazione di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciute dal C.O.N.I., ovvero nell’ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva
Art. 13 - IL PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE
Il Presidente eletto dal Consiglio Direttivo . è il legale rappresentante della Associazione e risponde del suo funzionamento nei confronti dell'Assemblea Sociale.
Il Presidente assolve i seguenti compiti:
a)provvede al disbrigo degli affari correnti e all'ordinaria amministrazione,
b)convoca e presiede le riunioni dei Consiglio Direttivo dando forma esecutiva alle deliberazioni dello stesso;
c)firma gli atti e ne delega la firma;
d)convoca l'Assemblea Sociale.
In caso di temporanea assenza o impedimento, il Presidente delega in tutto od in parte le sue funzioni o i suoi poteri al Vice Presidente.
Art. 14 – IL VICEPRESIDENTE
1. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o di legittimo impedimento, esercitandone le funzioni.
Art. 15 - IL SEGRETARIO DELL'ASSOCIAZIONE
Il Consiglio Direttivo nomina un Segretario dell'Associazione tra i soci della stessa, avente i requisiti di eleggibilità di cui all'art.31 del presente Statuto. Il Segretario può essere nominato nell'ambito del Consiglio Direttivo o al di fuori dell'Associazione. Egli assicura la funzionalità e l'efficienza della Segreteria nel rispetto delle direttive impartite dal Consiglio Direttivo.
Il Segretario:
a)provvede all'esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea sociale;
b)esercita le funzioni che gli sono attribuite dallo statuto sociale;
c)assiste di diritto alle riunioni dell' Assemblea Sociale, del Consiglio Direttivo . e ne redige verbale che verrà da lui firmato;
d)stabilisce chi ha diritto di partecipare alle Assemblee ed alle votazioni;
e)nelle Assemblee elettive è preposto alla verifica dei poteri.
Art. 16 - Il TESORIERE
Il Tesoriere provvede alla organizzazione della contabilità della Associazione, e cura che i fondi occorrenti per la gestione vengano depositati presso uno o più Istituti di Credito scelti dal Consiglio di amministrazione, provvede ai necessari prelevamenti sul conto della Associazione mediante mandati firmati congiuntamente a due a due tra: Presidente, Segretario, Tesoriere. L'anno finanziario coincide con l'anno solare.

ASSOCIATI

Art. 17 - SOCI E LORO CATEGORIE

Possono far parte dell'associazione le persone fisiche di ambo i sessi e le persone giuridiche, in regola con il pagamento delle quote stabilite all'art. 13 del presente Statuto.
I soci si distinguono in:
a)Soci Effettivi
b)Soci Juniores: tutti coloro che all'atto dell'iscrizione non abbiano compiuto il diciottesimo anno. L'iscrizione di soci Junior è subordinata all'assenso di chi ne esercita la patria potestà. I soci junior non hanno diritto di voto nelle Assemblee.
c)Soci Onorari: sono dichiarati tali, da parte del Consiglio Direttivo, le persone fisiche o gli enti che operino o abbiano operato con particolare impegno a favore dell' associazione. .
Il socio onorario non paga nessuna quota e ha diritto di voto. La distinzione di denominazione è posta per fini esclusivamente interni all'Associazione e non comporta nessuna differenziazione nel rapporto associativo; tutti gli associati hanno infatti eguali diritti Il rapporto associativo è disciplinato in maniera uniforme per tutti gli associati e uniformi sono le modalità associative, che sono volte a garantire l'effettività del rapporto associativo medesimo.
Art. 18 - QUOTE SOCIALI
Tipi di quote:
1.Quota associativa annuale, uguale per tutti i soci, stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo
2.Quota aggiuntiva per il pagamento di corrispettivi specifici.
Ogni socio deve versare la quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo di anno in anno entro il termine fissato dal Consiglio stesso. La quota associativa non è rivalutabile, ma variabile e non è trasmissibile neanche in caso di morte.
Art. 19 - DIMISSIONI DEL SOCIO
Nel caso di aumento delle quote sociali o di contributi straordinari obbligatori deliberati dalle Assemblee, i Soci che non intendono aderirvi hanno la facoltà di dimettersi nei 30 giorni successivi dalla relativa comunicazione dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; oltre tale termine l'adesione viene tacitamente prorogata.
Al dimissionario non verrà rimborsata la quota associativa versata alla Società a norma di Statuto.
Art. 20 - CESSAZIONE DELLA QUALIFICA DI SOCIO
Il socio cessa di far parte dell'Associazione:
a)per dimissioni;
b)per mancato rinnovo delle quote sociali e di iscrizione nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo
c)per inosservanza del presente Statuto;
d)per decisione del Consiglio Direttivo a causa di gravi inadempienze; qualora il socio dimostri di non condividere le finalità dell'Associazione e comunque risulti di turbamento nello svolgimento dell'attività dell' Associazione stessa.
e) qualora sia iscritto ad altre Associazioni aventi le stesse finalità statutarie.
f) per radiazione;
g) per decesso.
Art. 21 - MORTE DEL SOCIO
La quota sociale non é trasmissibile agli eredi in caso di morte del socio; l'erede non subentrerà nei diritti connessi alla quota associativa.
Art. 22 – AMMISSIONE DEI SOCI
Per l'ammissione a socio, avvallata a garanzia da due soci effettivi, si deve presentare domanda al Consiglio Direttivo, il quale esaminerà le domande presentate e darà comunicazione in merito all'accettazione o meno della domanda stessa. Il giudizio del Consiglio Direttivo è insindacabile e contro la cui decisione non è ammesso appello.
I soci una volta ammessi, pagano la quota associativa annuale il cui importo è fissato annualmente dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.
L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, con esclusione di partecipazioni temporanee alla vita associativa; resta salvo in ogni caso il diritto di recesso da parte del socio.
Il socio che intende dimettersi dall’Associazione dovrà darne comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
Le quote versate all'Associazione non verranno rimborsate né al socio dimissionario, né al socio radiato.
Art. 23 - DOVERI DEI SOCI
Tutti i soci hanno il dovere di:
a) osservare le disposizioni sia legislative sia regolamentari vigenti in materia sportiva;
b) mantenere specchiata condotta morale nell’ambito dell’Associazione ed al di fuori di essa;
c) versare puntualmente le quote sociali stabilite;
d) astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all’Associazione;
e) i soci possono partecipare all'attività agonistica solamente sotto i colori sociali dell'associazione; diversamente saranno radiati.
Art. 24 - DIRITTI DEI SOCI
Tutti i soci hanno eguali diritti e cioè di:
1.frequentare i locali sociali, di servirsi degli impianti e dei servizi gestiti dall'Associazione.
2.prendere parte alle competizioni sportive promosse dall'Associazione e da altri Enti sotto i nostri colori sociali.
3.partecipare a qualsiasi manifestazione organizzata dall'Associazione;
4.intervenire e discutere alle assemblee generali; presentare proposte e/o reclami per scritto al Consiglio Direttivo;
5.partecipare con il proprio voto alla delibera dell'Assemblea, purché in regola con la qualifica di socio;
6. di esercitare il diritto di voto per l'elezione del Consiglio Direttivo, salvo quanto dispone l'art. 31 di questo Statuto;
7. essere delegati ad assumere incarichi sociali se è rispettato il requisito di eleggibilità di cui all'art. 31 del presente Statuto;
8. esercitare il diritto di voto per le modifiche e l'approvazione dello Statuto Sociale salvo quanto stabilito dall'art.22 del presente Statuto.

PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI
Art. 25 – PATRIMONIO SOCIALE
Il patrimonio sociale è costituito:
a) da beni mobili ed immobili che diverranno proprietà dell' Associazione;
b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti effettuati da soci, dai privati o da Enti;
d) dai trofei aggiudicati nelle gare.

Le entrate dell'Associazione per il conseguimento dei propri fini istituzionali sono costituite:
1. dalle quote sociali e dai corrispettivi specifici versati dai soci per le attività sociali;
2. dall'utile derivante dalle attività e manifestazioni eventualmente organizzate o alle quali essa partecipa;
3. da ogni eventuale entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale;
4. dagli introiti derivanti dalla eventuale gestione di bar o spacci interni gestiti direttamente dai soci dell'Associazione sportiva, nonché dalla vendita ai soci di materiale sportivo necessario per lo svolgimento della pratica sportiva.
Le somme versate per la quota sociale o contributo associativo, non sono rivalutabili, non sono trasmissibili.
Art. 26 – ESERCIZIO SOCIALE E RENDICONTO
L’anno sociale e l’esercizio finanziario iniziano il primo gennaio e terminano il 31 Dicembre di ogni anno. Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, ovvero entro sei mesi ove particolari esigenze lo richiedessero, il Consiglio Direttivo redige un rendiconto economico e finanziario ed un bilancio preventivo, entrambi da sottoporre all'approvazione dell' Assemblea dei soci secondo le disposizioni del presente Statuto.
Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economica – finanziaria dell’associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati, con separata indicazione dell’eventuale attività commerciale posta in essere accanto all’attività istituzionale; ciò anche attraverso una separata relazione di accompagnamento.
Copia del rendiconto deve essere messa a disposizione di tutti gli associati, con la convocazione dell’assemblea che ne ha all’ordine del giorno l’approvazione.
All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, i proventi delle attività, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell' associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Art. 27 - APPROVAZIONE E PUBBLICITA' DEL RENDICONTO ECONOMICO E FINANZIARIO
Entro quattro mesi, o sei mesi qualora particolari esigenze lo richiedano, dalla chiusura del bilancio, il Presidente dell'Associazione deve sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il rendiconto economico e finanziario relativo all'attività complessivamente svolta nell'esercizio stesso.
Tale rendiconto deve restare depositato presso la sede dell'Associazione a disposizione di chiunque abbia motivo d’interesse alla consultazione. I rendiconti regolarmente approvati devono essere conservati.

DISCIPLINA E VERTENZE
Art. 28 - SANZIONI PER I SOCI
In caso di trasgressioni alle norme sportive e sociali nonché alla disciplina tecnica il Consiglio Direttivo può infliggere al Socio le seguenti sanzioni:
a) Avvertimento.
b) Ammonizione scritta o verbale.
c) Diffida.
d) Sospensione a tempo illimitato.
e) Radiazione.

Il provvedimento disciplinare ha inizio con la contestazione dell'addebito e deve garantire il diritto di difesa dell' incolpato.
In particolare saranno fra l'altro motivo di immediata radiazione dalla Società:
a) L'avere riportato condanne penali di particolare gravità.
b) Il valersi della qualità di Socio per conseguire un utile pecuniario.
Il Socio che compromette in qualsiasi modo il buon nome dell'Associazione o che tiene una condotta riprovevole potrà essere sottoposto a provvedimento disciplinare a giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo.
Il Socio moroso potrà essere radiato con delibera del Consiglio Direttivo.
Art. 29 - RESPONSABILITÀ DELL'ASSOCIAZIONE
L'associazione declina ogni responsabilità per incidenti di ogni specie che possano accadere ai soci ed a qualsiasi altra persona che faccia uso di attrezzature sociali;
Art. 30 – NORME SULL’ORDINAMENTO INTERNO
L’associazione è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall’elettività e gratuità delle cariche associative e dalle prestazioni fornite dagli associati; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri soci e non può avvalersi di lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento dell’attività sociale. Potrà erogare compensi, premi, indennità di trasferta e rimborsi forfetari di spesa nei limiti e con le modalità previste dall’art. 25 della legge n. 133/99 e successive modificazioni ed integrazioni, sia per l’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche che nell’ambito amministrativo-gestionale, a condizione che detti importi non eccedano il limite che possa presupporre ad una distribuzione indiretta di proventi o utili.
Art. 31 - MODIFICHE DELLO STATUTO SOCIALE
Il presente Statuto può essere modificato soltanto da un'Assemblea sociale Straordinaria con la presenza di almeno il 75% degli aventi diritto al voto ed il voto della maggioranza dei presenti.

Art. 32 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Tutte le controversie insorgenti tra l’associazione e i soci e tra i soci medesimi saranno devolute alla esclusiva competenza di un Collegio arbitrale costituito secondo le regole previste dalla Federazione sportiva di appartenenza.
Gli associati si impegnano a non adire le vie legali per le eventuali divergenze che sorgano con la Associazione e fra loro per motivi dipendenti dalla vita associativa.

SCIOGLIMENTO
Art. 33 - SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE
Qualora si verifichi un evento ritenuto incompatibile con l'esistenza dell' Associazione, il Consiglio Direttivo convoca l'assemblea straordinaria dei Soci.
La deliberazione di scioglimento sarà valida con almeno i tre/quarti dei voti favorevoli dei soci aventi diritto al voto ai sensi dell' Art. 22 di questo Statuto.
Deliberato lo scioglimento per qualsiasi causa, l'Associazione devolverà il proprio patrimonio ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo proposto in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo dei patrimonio dell'Associazione, e salva diversa destinazione imposta dalla legge.
DISPOSIZIONE FINALE

Articolo 34 - CONVENZIONE
Le norme per la gestione delle attrezzature sul terreno di proprietà Comunale sono oggetto di speciale convenzione con l'Amministrazione Comunale.
Articolo 35 – RICHIAMO NORMATIVO
1. Per quanto non contemplato nel presente statuto valgono, se ed in quanto applicabili, le norme in materia del Codice Civile e delle leggi speciali.


Approvato dall’Assemblea dei soci del
19/03/2005
Il presente Statuto è composto da N° 35 articoli

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